Articolo
1 - Denominazione e sede
E' costituita in Morolo,
in via Via Valle S. Angelo, 19, una associazione sportiva, ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Amatori Morolo. Articolo
2 - Scopo
1. L'associazione
apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dellassociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale 2.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse
alla disciplina dell atletica leggera, intesa come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, lassociazione potr, tra l'altro, svolgere
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta
disciplina sportiva. Il sodalizio
altres tenuto allo svolgimento di attività didattica
per lavvio, laggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede,
sussistendone i presupposti, lassociazione potr svolgere attività ricreativa
in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto
di ristoro. 3.
L'associazione altres caratterizzata dalla
democraticit della struttura, dalluguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, dall'elettivit delle cariche associative; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività. 4.
L'associazione accetta incondizionatamente di
conformarsi alle norme e alle direttive del Coni,
nonch agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica
Leggera e
di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intender affiliarsi;
simpegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonchè le
decisioni che le autorit dei predetti enti dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. 5.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
degli statuti e dei regolamenti dellente di promozione sportiva e/o federali
nella parte relativa all'organizzazione o alla
gestione delle societ affiliate. 6.
L'associazione simpegna a garantire il diritto di voto dei propri
atleti tesserati e tecnici nellambito delle assemblee di settore federali. Articolo 3 -
Durata La durata
dell'associazione illimitata e la stessa potr essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Articolo
4 - Domanda di ammissione
1.
Possono far parte dell'associazione, in qualit di
soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia
ricreative che sportive svolte dallassociazione e che ne facciano richiesta e
che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai
fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della
lealt, della probit e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
allattività sportiva, con lobbligo di astenersi da ogni forma dillecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignit,
del decoro e del prestigio dellassociazione, della Federazione Italiana
Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 2.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 3.
La validit della qualit di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione potr essere
sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la cui decisione ammesso appello allassemblea generale. 4.
In caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente
la potest parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dellassociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dellassociato minorenne. 5.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Articolo
5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonch
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verr
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore et. 2.
Al socio maggiorenne altres riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali allinterno dellassociazione nel rispetto tassativo
dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.
13. 3.
La qualifica di socio d diritto a frequentare le iniziative indette dal
consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalit
stabilite nell'apposito regolamento. Articolo
6 - Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: A.
dimissione volontaria; B.
morosit protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza del versamento richiesto della quota associativa; C.
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. D.
scioglimento dellassociazione ai sensi dellart. 25
del presente statuto. 2.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si proceder in contraddittorio con linteressato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di
radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellassemblea. 3.
L'associato radiato non può essere pi ammesso. Articolo 7 -
Organi Gli organi
sociali sono: a)
l'assemblea generale dei soci; b)
il presidente; c)
il consiglio direttivo. Articolo
8 - Funzionamento dell'assemblea
1.
L'assemblea generale dei soci il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando
regolarmente convocata e costituita rappresenta luniversalit degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti. 2.
La convocazione dellassemblea straordinaria potr essere richiesta al
consiglio direttivo da almeno la met pi uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative allatto della richiesta che ne propongono lordine del giorno. In tal caso la convocazione atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La
convocazione dellassemblea straordinaria potr essere richiesta anche dalla
met pi uno dei componenti il consiglio direttivo. 3.
Lassemblea dovr essere convocata presso la sede dellassociazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati. 4.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute allassemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 5.
Lassemblea nomina un segretario e, se necessario, due
scrutatori. Nella assemblea con funzione
elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime
cariche. 6.
Lassistenza del segretario non necessaria quando il verbale
dellassemblea sia redatto da un notaio. 7.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalit e lordine delle votazioni. 8.
Di ogni assemblea si dovr redigere apposito verbale
firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalit ritenute pi idonee dal consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione. Articolo
9 - Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte alle assemblee
ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il
versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli
associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo deliberer lelenco degli associati aventi
diritto di voto. Contro tale decisione ammesso appello allassemblea da
presentarsi prima dello svolgimento della stessa 2.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
non pi di un associato. Articolo 10 -
Assemblea ordinaria 1.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverr minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dellassemblea devono essere
indicati il giorno, il luogo e lora delladunanza e lelenco delle materie da
trattare. 2.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente, almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. 3.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dellassociazione nonch in merito
allapprovazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti
dellassociazione che non rientrino nella competenza dellassemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente art. 8, comma 2. Articolo
11 - Validità assembleare
1.
L'assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione con
la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha diritto ad un voto. 2.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3.
Trascorsa unora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria saranno validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con
il voto dei presenti. Ai sensi dellarticolo 21 del Codice Civile per
deliberare lo scioglimento dellassociazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Articolo
12 - Assemblea straordinaria
1.
Lassemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo
almeno 15 giorni prima delladunanza mediante affissione davviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dellassemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lora
delladunanza e lelenco delle materie da trattare. 2.
Lassemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi
a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi
sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da
compromettere il funzionamento e la gestione dellassociazione, scioglimento
dellassociazione e modalit di liquidazione. Articolo
13 - Consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo composto da un numero variabile da tre a sette
componenti, determinato, di volta in volta, dallassemblea dei soci ed eletti,
compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel
proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parit prevarr
il voto del presidente. 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati
alla Federazione di appartenenza, in regola con il
pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno
dei casi di incompatibilit previsti dalla legge o dalle norme e dai
regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive
nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno. 3.
Il consiglio direttivo validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 4.
In caso di parit il voto del presidente determinante 5.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validit, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le formalit ritenute pi idonee dal consiglio direttivo atte
a garantirne la massima diffusione. Articolo
14 - Dimissioni
1.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o pi consiglieri che non superino la met del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione
del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla
carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la
met delle votazioni conseguite dallultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguir carente dei suoi componenti fino alla prima
assemblea utile dove si proceder alle votazioni per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 2.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio
direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovr aver luogo alla
prima assemblea utile successiva. 3.
Il consiglio direttivo dovr considerarsi decaduto e non pi in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso il
presidente. Al verificarsi di tale evento dovr essere
convocata immediatamente e senza ritardo lassemblea ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente
agli affari urgenti e alla gestione dellamministrazione ordinaria
dellassociazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Articolo
15 - Convocazione direttivo
Il consiglio
direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la met dei consiglieri,
senza formalit. Articolo
16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti
del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle
assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno
e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui allart.
8, comma 2; d) redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i
provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari; f) attuare
le finalit previste dallo statuto e lattuazione delle decisioni
dellassemblea dei soci. Articolo 17 -
Il presidente Il presidente
dirige lassociazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto
dellautonomia degli altri organi sociali, ne il legale rappresentante in ogni evenienza. Articolo
18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente
sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato. Articolo
19 - Il segretario
Il segretario d
esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Articolo 20 -
Il rendiconto 1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dellassociazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre allapprovazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dellassociazione. 2.
Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione,
nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 3.
Insieme alla convocazione dellassemblea ordinaria che riporta
allordine del giorno lapprovazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Articolo
21 - Anno sociale
L'anno
sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01
e terminano il 31/12 di ciascun anno. Articolo
22 - Patrimonio
I mezzi
finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dallassociazione. Articolo
23 - Sezioni
Lassemblea,
nella sessione ordinaria, potr costituire delle sezioni nei luoghi che riterr
pi opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo
24 - Clausula compromissoria
Tutte le
controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport presso il Coni. Articolo
25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita
con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei
soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Cos pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci
aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con
l'esclusione delle deleghe. 2. L'assemblea, all'atto di
scioglimento dell'associazione, deliberer in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 3. La destinazione del patrimonio residuo avverr a favore di altra associazione che persegua finalit sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 26 -
Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della
Federazione Italiana Atletica Leggera a cui lassociazione affiliata e in subordine
le norme del Codice Civile. |
|